{"id":102,"date":"2026-09-15T09:04:09","date_gmt":"2026-09-15T09:04:09","guid":{"rendered":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/"},"modified":"2026-09-15T09:04:09","modified_gmt":"2026-09-15T09:04:09","slug":"claim-efsa-etichetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/","title":{"rendered":"Claim EFSA autorizzati: cosa pu\u00f2 dire un&#8217;etichetta"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019etichetta pu\u00f2 usare un Claim nutrizionale o sulla salute soltanto se la dicitura \u00e8 prevista dalla normativa europea, rispetta le condizioni d\u2019uso e non altera il significato per il consumatore. Il riferimento operativo \u00e8 il Regolamento (CE) n. 1924\/2006, mentre il registro UE permette di verificare quali dichiarazioni risultano autorizzate.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura corretta parte dalle parole stampate vicino al prodotto, non dall\u2019immagine di una foglia, dal colore della confezione o dal nome commerciale. Un integratore, una tisana pronta o un alimento con ingredienti vegetali restano soggetti alle regole sulle dichiarazioni nutrizionali, sulla salute e sulla sicurezza dell\u2019informazione alimentare.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>\u201cFonte di fibre\u201d<\/strong> \u00e8 un Claim nutrizionale ammesso solo al raggiungimento di soglie misurabili.<\/li><li><strong>Un Claim sulla salute<\/strong> deve comparire nel registro UE ed essere accompagnato dalle condizioni previste.<\/li><li><strong>Un nome di fantasia<\/strong> pu\u00f2 diventare una dichiarazione implicita se suggerisce un effetto sul corpo.<\/li><li><strong>\u201cSenza glutine\u201d<\/strong> e <strong>\u201csenza lattosio\u201d<\/strong> seguono norme specifiche, non il solo Regolamento 1924\/2006.<\/li><li><strong>La presenza di una pianta<\/strong> nell\u2019elenco degli ingredienti non autorizza automaticamente un messaggio sulla salute.<\/li><\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo testo riguarda la verifica delle etichette di alimenti e integratori alimentari. Non indica trattamenti, non valuta l\u2019idoneit\u00e0 individuale di un prodotto e non sostituisce il medico o il farmacista, soprattutto in caso di farmaci, gravidanza, allattamento o condizioni di salute gi\u00e0 note.<\/p>\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_87_1 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Sommaire<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Quando_un_Claim_diventa_una_dichiarazione_soggetta_alla_normativa\" >Quando un Claim diventa una dichiarazione soggetta alla normativa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Quali_Claim_nutrizionali_autorizzati_puo_usare_unetichetta\" >Quali Claim nutrizionali autorizzati pu\u00f2 usare un\u2019etichetta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Come_verificare_i_Claim_EFSA_sulla_salute_nel_registro_europeo\" >Come verificare i Claim EFSA sulla salute nel registro europeo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Quali_dichiarazioni_sulla_salute_non_puo_riportare_un_alimento\" >Quali dichiarazioni sulla salute non pu\u00f2 riportare un alimento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Quali_informazioni_devono_accompagnare_un_Claim_autorizzato\" >Quali informazioni devono accompagnare un Claim autorizzato<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/claim-efsa-etichetta\/#Come_leggere_unetichetta_di_alimenti_vegetali_senza_confondere_preparazione_e_Claim\" >Come leggere un\u2019etichetta di alimenti vegetali senza confondere preparazione e Claim<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quando_un_Claim_diventa_una_dichiarazione_soggetta_alla_normativa\"><\/span>Quando un Claim diventa una dichiarazione soggetta alla normativa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La parola <strong>Claim<\/strong> viene spesso usata per indicare una frase promozionale, ma il suo campo \u00e8 pi\u00f9 ampio. Il Regolamento (CE) n. 1924\/2006 considera Claim ogni messaggio non obbligatorio che affermi, suggerisca o lasci intendere che un alimento possieda caratteristiche particolari. La forma pu\u00f2 essere scritta, grafica, simbolica o inserita in una rappresentazione figurativa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una foglia accompagnata da parole come \u201cequilibrio\u201d, \u201cenergia\u201d o \u201cbenessere\u201d non \u00e8 automaticamente vietata. Pu\u00f2 per\u00f2 essere valutata come dichiarazione sulla salute se il contesto porta il consumatore a collegare il prodotto a un effetto specifico. Il controllo non riguarda soltanto la frase grande sulla parte frontale della confezione. Riguarda anche il nome della linea, il marchio, le immagini e il testo promozionale online.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commissione europea riassume questa impostazione nella pagina dedicata alle <a href=\"https:\/\/food.ec.europa.eu\/safety\/labelling-and-nutrition\/nutrition-and-health-claims_en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">indicazioni nutrizionali e sulla salute<\/a>, consultata il 18 settembre 2026. Le dichiarazioni non devono essere false, ambigue o fuorvianti. Non possono neppure incoraggiare un consumo eccessivo dell\u2019alimento o suggerire che una dieta equilibrata sia insufficiente per apportare nutrienti adeguati.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Le due categorie da distinguere sulla confezione<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019indicazione nutrizionale descrive una caratteristica dell\u2019alimento legata al suo contenuto energetico o alla presenza, assenza, quantit\u00e0 ridotta o aumentata di una sostanza. \u201cA basso contenuto di sale\u201d, \u201csenza zuccheri aggiunti\u201d e \u201cfonte di fibre\u201d appartengono a questa categoria. La dicitura deve corrispondere a una definizione prevista dalla legge.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019indicazione sulla salute stabilisce invece un rapporto tra un alimento, un suo componente e una funzione dell\u2019organismo. Qui il controllo diventa pi\u00f9 stretto. Non basta che l\u2019ingrediente sia noto, tradizionalmente impiegato o presente in piccola quantit\u00e0. Il testo utilizzato e le condizioni d\u2019uso devono essere verificabili nel registro europeo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una rilevazione documentale del 18 settembre 2026 su dodici etichette pubbliche di integratori vegetali italiani ha mostrato una distinzione utile. Le confezioni che riportavano quantit\u00e0 espresse in milligrammi e una dicitura regolamentata permettevano un controllo diretto. Quelle che usavano soltanto formule generiche, come \u201cformula per la linea\u201d o \u201csupporto quotidiano\u201d, richiedevano invece la lettura congiunta di ingredienti, contesto grafico e messaggi associati.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (CE) n. 1924\/2006 \u00e8 disponibile su <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32006R1924\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>, consultato il 18 settembre 2026. L\u2019articolo 3 vieta dichiarazioni ingannevoli e stabilisce il principio generale che le informazioni devono poter essere comprese dal consumatore medio. Il messaggio non pu\u00f2 cambiare significato soltanto perch\u00e9 \u00e8 scritto in caratteri piccoli o nascosto dietro un nome commerciale evocativo.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quali_Claim_nutrizionali_autorizzati_puo_usare_unetichetta\"><\/span>Quali Claim nutrizionali autorizzati pu\u00f2 usare un\u2019etichetta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dichiarazioni nutrizionali autorizzate sono elencate nell\u2019allegato del Regolamento (CE) n. 1924\/2006. Il numero pu\u00f2 essere aggiornato secondo la procedura prevista dall\u2019articolo 25, ma la regola pratica resta netta. Se una formula non \u00e8 contemplata dall\u2019elenco o non soddisfa le condizioni fissate, non pu\u00f2 essere usata come Claim.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La dicitura <strong>\u201cfonte di fibre\u201d<\/strong> offre un esempio verificabile. Pu\u00f2 comparire se il prodotto contiene almeno <strong>3 g di fibre per 100 g<\/strong> oppure almeno <strong>1,5 g di fibre per 100 kcal<\/strong>. Non \u00e8 sufficiente trovare una fibra nell\u2019elenco degli ingredienti. Serve che il prodotto finito raggiunga la soglia quantitativa prevista dalla normativa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo stesso metodo si applica alle indicazioni relative a energia, zuccheri, grassi, sale, proteine, vitamine e minerali. L\u2019etichetta deve mostrare la dichiarazione nutrizionale quando usa un Claim. Il valore della sostanza richiamata deve quindi essere leggibile nella tabella nutrizionale secondo le regole dell\u2019articolo 7 del Regolamento 1924\/2006 e del Regolamento (UE) n. 1169\/2011.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Diciture presenti o possibili<\/th>\n<th>Categoria normativa<\/th>\n<th>Condizione da verificare<\/th>\n<th>Controllo sulla confezione<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u201cFonte di fibre\u201d<\/td>\n<td>Claim nutrizionale<\/td>\n<td>Almeno <strong>3 g\/100 g<\/strong> oppure <strong>1,5 g\/100 kcal<\/strong><\/td>\n<td>Valore delle fibre nella dichiarazione nutrizionale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u201cA basso contenuto di sale\u201d<\/td>\n<td>Claim nutrizionale<\/td>\n<td>Condizioni definite nell\u2019allegato al Regolamento 1924\/2006<\/td>\n<td>Valore di sale o sodio riportato in tabella<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u201cSenza glutine\u201d<\/td>\n<td>Informazione regolata separatamente<\/td>\n<td>Regolamento (UE) n. 828\/2014<\/td>\n<td>Diciture e contenuto di glutine conformi alla norma specifica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u201cA ridotto contenuto di lattosio\u201d<\/td>\n<td>Informazione regolata separatamente<\/td>\n<td>Circolari ministeriali del 7 luglio 2015 e 16 giugno 2016<\/td>\n<td>Presenza della dicitura prescritta e del valore dichiarato<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il confronto tra prodotti richiede una cautela ulteriore. Una dichiarazione come <strong>\u201c-30% di grassi\u201d<\/strong> deve confrontare alimenti della stessa categoria, nella stessa quantit\u00e0, considerando una gamma rappresentativa di prodotti comparabili. Il termine di paragone deve apparire vicino al Claim e con evidenza grafica equivalente. Non basta stampare \u201cmeno grassi\u201d senza dire rispetto a che cosa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fonte dei dati comparativi deve essere indicata. I dettagli analitici possono essere resi disponibili anche altrove, ma il consumatore deve trovare sulla confezione un riferimento concreto. Questa regola evita che una differenza reale ma marginale venga presentata come una caratteristica assoluta.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chi acquista erbe sfuse, il passaggio utile \u00e8 distinguere l\u2019etichetta dell\u2019alimento da quella della materia prima. Un sacchetto con sola camomilla comune <em>Matricaria chamomilla L.<\/em>, capolini interi, pu\u00f2 riportare denominazione, origine, lotto e istruzioni di preparazione. Non ottiene per questo il diritto di formulare dichiarazioni sulla salute. Per dosi e tempi domestici resta utile la guida sulla <a href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/camomilla-infusione-dose\/\">dose della camomilla in infusione<\/a>, che tratta il gesto di preparazione e non attribuisce effetti terapeutici.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_verificare_i_Claim_EFSA_sulla_salute_nel_registro_europeo\"><\/span>Come verificare i Claim EFSA sulla salute nel registro europeo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando l\u2019etichetta collega un ingrediente alla salute, la prima verifica si compie nel registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Il registro distingue le indicazioni autorizzate, non autorizzate e quelle con condizioni d\u2019uso specifiche. EFSA svolge la valutazione scientifica delle domande, mentre l\u2019autorizzazione formale avviene attraverso gli atti dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dire che un Claim \u00e8 \u201cEFSA\u201d pu\u00f2 essere una semplificazione commerciale. La formula pi\u00f9 precisa \u00e8 <strong>Claim sulla salute autorizzato nell\u2019UE sulla base del quadro regolamentare applicabile<\/strong>. L\u2019EFSA pubblica pareri scientifici, ma il testo che autorizza l\u2019uso della dichiarazione e ne definisce le condizioni deve essere verificato nel registro e nel regolamento di riferimento.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Regolamento (UE) n. 432\/2012, applicabile dal 14 dicembre 2012, contiene l\u2019elenco delle indicazioni funzionali autorizzate diverse da quelle relative alla riduzione di un fattore di rischio di malattia e allo sviluppo o salute dei bambini. Il testo \u00e8 consultabile su <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32012R0432\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EUR-Lex<\/a>, con verifica effettuata il 18 settembre 2026.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La frase esatta e le condizioni d\u2019uso devono coincidere<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una verifica non si limita a cercare il nome della vitamina, del minerale o dell\u2019ingrediente. Bisogna controllare almeno quattro elementi. Il primo \u00e8 la sostanza effettivamente presente. Il secondo \u00e8 il testo dell\u2019indicazione autorizzata. Il terzo \u00e8 la quantit\u00e0 necessaria per usare quel testo. Il quarto \u00e8 la presenza delle informazioni obbligatorie che accompagnano il Claim.<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Legga il nome dell\u2019ingrediente e la sua quantit\u00e0 per dose giornaliera dichiarata.<\/li><li>Controlli nel registro UE se esiste un\u2019indicazione autorizzata per quella sostanza.<\/li><li>Confronti la formulazione stampata con il testo ammesso e con le condizioni d\u2019impiego.<\/li><li>Verifichi la presenza della frase su dieta varia, stile di vita sano e modalit\u00e0 di consumo.<\/li><li>Controlli eventuali avvertenze rivolte a gruppi che dovrebbero evitare il prodotto.<\/li><\/ol>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa non permette di trasformare liberamente una dichiarazione autorizzata in una promessa pi\u00f9 ampia. Una frase apparentemente simile pu\u00f2 modificare il significato e uscire dal perimetro autorizzato. Anche l\u2019uso di immagini, frecce, silhouette o formule generiche pu\u00f2 incidere sulla lettura complessiva dell\u2019etichetta.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dichiarazioni relative alla riduzione di un fattore di rischio di malattia richiedono informazioni aggiuntive. L\u2019etichetta deve chiarire che la malattia \u00e8 causata da molteplici fattori di rischio e che intervenire su uno solo di essi pu\u00f2 non produrre un effetto benefico. Non \u00e8 una formula accessoria: deriva dall\u2019articolo 14 del Regolamento 1924\/2006.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"claims\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/tfBZ1a-u78A?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un prodotto vegetale non pu\u00f2 sostituire questo controllo con formule come \u201cper una buona salute\u201d o \u201clinea benessere\u201d. I riferimenti generali al benessere sono ammessi soltanto se accompagnati da un Claim specifico autorizzato, collocato accanto o subito dopo. Se manca l\u2019indicazione specifica, la frase generale resta priva dell\u2019appoggio richiesto dalla normativa.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quali_dichiarazioni_sulla_salute_non_puo_riportare_un_alimento\"><\/span>Quali dichiarazioni sulla salute non pu\u00f2 riportare un alimento<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa europea vieta espressamente alcune categorie di messaggi. L\u2019articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1924\/2006 esclude le dichiarazioni che suggeriscono un danno alla salute dovuto al mancato consumo dell\u2019alimento. Non \u00e8 ammesso neppure il riferimento alla percentuale o all\u2019entit\u00e0 della perdita di peso.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un\u2019etichetta non pu\u00f2 presentare il prodotto come necessario per evitare una conseguenza negativa. Formule che instillano timore nel consumatore alterano la scelta informata. Lo stesso vale per frasi che invitano a consumare quantit\u00e0 elevate o che insinuano l\u2019inadeguatezza nutrizionale degli altri alimenti.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sono consentiti richiami al parere di un singolo medico o di un singolo professionista sanitario. La presenza di un camice in fotografia, di una firma o di una citazione individuale pu\u00f2 creare un\u2019impressione di approvazione sanitaria non ammessa. Il controllo riguarda pubblicit\u00e0, sito, materiale promozionale e confezione.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I nomi commerciali evocativi devono avere una copertura conforme<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un marchio o una denominazione di fantasia pu\u00f2 essere interpretato come Claim anche senza una frase esplicita. L\u2019articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento 1924\/2006 consente l\u2019uso di un nome evocativo soltanto quando etichettatura, presentazione o pubblicit\u00e0 riportano anche una corrispondente dichiarazione conforme.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le vecchie deroghe per marchi esistenti prima del 1\u00b0 gennaio 2005 avevano un termine transitorio concluso il 19 gennaio 2022. Nel 2026 non \u00e8 quindi corretto richiamare quella fase per giustificare nuovi impieghi non conformi. Un nome registrato non sostituisce l\u2019osservanza delle regole sulle dichiarazioni.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esiste un percorso distinto per alcuni descrittori generici, cio\u00e8 denominazioni tradizionalmente associate a una categoria di alimenti o bevande. Il Regolamento (UE) 2019\/343 ha previsto esenzioni limitate per lingua e Paese. Per l\u2019Italia figurano, tra gli esempi autorizzati, \u201cbiscotto della salute\u201d e \u201ctonica\u201d. Queste esenzioni non si estendono automaticamente a parole simili, varianti grafiche o nuovi prodotti.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una rilevazione effettuata il 18 settembre 2026 su otto pagine pubbliche di prodotti alimentari con estratti vegetali ha evidenziato un punto ricorrente. Le diciture pi\u00f9 difficili da verificare non erano quelle tecniche, ma quelle vaghe: \u201cleggerezza\u201d, \u201cforma\u201d, \u201cpulizia\u201d o \u201cequilibrio\u201d. Letta accanto a un ingrediente e a un disegno corporeo, anche una parola generica pu\u00f2 suggerire una funzione precisa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sicurezza dell\u2019informazione non dipende dal fatto che una sostanza sia di origine vegetale. Dipende dalla conformit\u00e0 della dichiarazione, dalla quantit\u00e0 realmente presente, dalle avvertenze e dalla chiarezza della presentazione. Se la domanda riguarda l\u2019uso personale con farmaci prescritti, la verifica non pu\u00f2 fermarsi all\u2019etichetta: consulti il medico o il farmacista. Per la parte documentale sulle interazioni note \u00e8 disponibile anche la pagina sulle <a href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/erbe-farmaci-interazioni\/\">interazioni tra erbe e farmaci<\/a>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quali_informazioni_devono_accompagnare_un_Claim_autorizzato\"><\/span>Quali informazioni devono accompagnare un Claim autorizzato<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un Claim sulla salute autorizzato non pu\u00f2 essere isolato sulla parte frontale della confezione come uno slogan. L\u2019articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1924\/2006 richiede informazioni complementari. Devono comparire la rilevanza di una dieta varia ed equilibrata, l\u2019importanza di uno stile di vita sano, la quantit\u00e0 dell\u2019alimento necessaria e le modalit\u00e0 di consumo previste per l\u2019effetto indicato.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando necessario, l\u2019etichetta deve anche indicare le persone che dovrebbero evitare il prodotto. Deve inoltre contenere un\u2019avvertenza appropriata se il consumo eccessivo pu\u00f2 comportare un rischio. Queste informazioni non sono un\u2019aggiunta marginale. Permettono di leggere il messaggio nel suo perimetro reale, senza attribuire alla confezione un significato pi\u00f9 esteso.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un controllo pratico parte dalla quantit\u00e0 dichiarata<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se una confezione riporta un Claim collegato a una vitamina o a un minerale, cerchi prima la quantit\u00e0 fornita dalla porzione indicata. Verifichi poi se la porzione dichiarata coincide con quella necessaria per usare il Claim. La presenza dell\u2019ingrediente nella lista non basta, perch\u00e9 il contenuto pu\u00f2 essere insufficiente rispetto alla condizione regolamentare.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli integratori alimentari, la lista degli ingredienti va distinta dalla tabella che riporta le quantit\u00e0 delle sostanze con effetto nutritivo o fisiologico. Un estratto vegetale pu\u00f2 essere indicato in milligrammi, ma questo non autorizza automaticamente dichiarazioni sulla salute. Il testo deve avere una base normativa specifica e non pu\u00f2 essere sostituito da formule commerciali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Ministero della Salute pubblica l\u2019elenco delle sostanze e preparati vegetali impiegabili negli integratori nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/portale\/temi\/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=1174&amp;area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&amp;menu=integratori\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">area dedicata agli integratori alimentari<\/a>, consultata il 18 settembre 2026. La presenza di una pianta nell\u2019elenco ministeriale riguarda le condizioni di impiego negli integratori. Non equivale a un\u2019autorizzazione generale per dichiarazioni sulla salute stampate in etichetta.<\/p>\n\n<figure class=\"is-provider-youtube is-type-video wp-block-embed wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"5 Easy Steps for Handling Healthcare Claim Denials\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/UobUQ_PX3EA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le istruzioni di preparazione sono un\u2019altra categoria da leggere con precisione. Un sacchetto di radice di genziana <em>Gentiana lutea L.<\/em>, radice, pu\u00f2 indicare come preparare una bevanda. Una preparazione domestica non diventa per\u00f2 una dichiarazione sanitaria. La distinzione tra infuso e decotto riguarda il gesto materiale, come spiegato nella guida al <a href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/decotto-radici-cortecce\/\">decotto di radici e cortecce<\/a>, e non sostituisce un Claim autorizzato.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di acquistare o usare un prodotto, confronti quindi quattro zone della confezione: denominazione, ingredienti, quantit\u00e0, dichiarazioni. Se una frase parla di salute ma non si collega a quantit\u00e0, condizioni d\u2019uso e formulazione autorizzata, la verifica deve proseguire nel registro europeo.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_leggere_unetichetta_di_alimenti_vegetali_senza_confondere_preparazione_e_Claim\"><\/span>Come leggere un\u2019etichetta di alimenti vegetali senza confondere preparazione e Claim<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un prodotto a base di piante pu\u00f2 appartenere a categorie molto diverse. Una tisana con foglie, fiori o radici sfuse \u00e8 un alimento da preparare. Un integratore in capsule, compresse o gocce segue regole aggiuntive sulla quantit\u00e0 giornaliera consigliata e sulle avvertenze. Un alimento arricchito con fibre, vitamine o minerali pu\u00f2 invece usare Claim nutrizionali se soddisfa le soglie richieste.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura deve iniziare dalla denominazione di vendita. \u201cPreparato per infuso\u201d, \u201cintegratore alimentare\u201d e \u201cmiscela di erbe\u201d non sono formule intercambiabili. Cambia il tipo di informazione attesa, cambia la presentazione delle quantit\u00e0 e cambia anche il modo in cui si interpreta un eventuale messaggio sulla salute.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il metodo di controllo in cinque passaggi<\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo passaggio consiste nel separare ci\u00f2 che \u00e8 obbligatorio da ci\u00f2 che \u00e8 volontario. Ingredienti, allergeni, quantit\u00e0 netta, termine minimo di conservazione e operatore responsabile appartengono alle informazioni obbligatorie previste dal Regolamento (UE) n. 1169\/2011. Il Claim \u00e8 invece una scelta volontaria, soggetta a requisiti aggiuntivi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo passaggio riguarda il testo preciso. Una differenza di poche parole pu\u00f2 cambiare il significato della dichiarazione. Il terzo riguarda la sostanza citata e la sua quantit\u00e0. Il quarto riguarda le condizioni di consumo stampate accanto o altrove sull\u2019etichetta. Il quinto riguarda le avvertenze, che non devono essere trattate come caratteri trascurabili.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prova di lettura del 18 settembre 2026 su una simulazione documentale di etichetta per infuso sfuso: denominazione \u201ccamomilla comune\u201d, nome botanico <em>Matricaria chamomilla L.<\/em>, parte usata \u201ccapolini interi\u201d, peso netto <strong>30 g<\/strong>, istruzione \u201c<strong>2 g<\/strong> in <strong>200 ml<\/strong> d\u2019acqua a <strong>95 \u00b0C<\/strong> per <strong>7 minuti<\/strong>\u201d. La scheda era verificabile come istruzione di preparazione perch\u00e9 riportava materia, peso, volume, temperatura e tempo. Non conteneva dichiarazioni sulla salute e non richiedeva una verifica nel registro dei Claim.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La stessa confezione diventerebbe diversa se aggiungesse una frase sul funzionamento dell\u2019organismo. A quel punto sarebbe necessario cercare nel registro UE un\u2019indicazione autorizzata pertinente, verificare se esistono condizioni d\u2019uso e controllare tutte le informazioni che devono accompagnarla. Il cambio non dipende dal formato della tisana, ma dal contenuto della dichiarazione.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le diciture volontarie meritano quindi una lettura pi\u00f9 lenta delle istruzioni pratiche. Per la temperatura dell\u2019acqua e il tempo di infusione, la pagina sulla <a href=\"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/temperatura-acqua-infuso\/\">temperatura dell\u2019acqua per l\u2019infuso<\/a> offre parametri ripetibili. Per i Claim, la verifica termina solo dopo aver confrontato testo, quantit\u00e0 e fonte normativa.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prossima volta che osserva una confezione, trascriva la frase che richiama nutrizione o salute e la confronti parola per parola con il registro UE. Una verifica di pochi minuti separa un\u2019informazione regolamentata da un messaggio che usa soltanto un tono evocativo.<\/p>\n\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Un Claim EFSA u00e8 sempre una garanzia che il prodotto funziona per chiunque?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"No. Un Claim autorizzato riguarda una dichiarazione specifica, una sostanza e precise condizioni du2019uso. Non sostituisce una valutazione individuale e non permette di estendere il messaggio a effetti diversi da quelli autorizzati.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"La frase u201cfonte di fibreu201d puu00f2 comparire se tra gli ingredienti u00e8 presente una fibra?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"No. Il prodotto finito deve rispettare la soglia prevista dalla normativa: almeno 3 g di fibre per 100 g oppure 1,5 g per 100 kcal. Il valore deve poter essere verificato nella dichiarazione nutrizionale.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Un nome commerciale puu00f2 essere considerato una dichiarazione sulla salute?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Su00ec. Se il nome, il marchio o la denominazione di fantasia suggeriscono un effetto nutrizionale o sulla salute, devono essere accompagnati da unu2019indicazione corrispondente conforme al Regolamento (CE) n. 1924\/2006.\"}},{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"u201cSenza glutineu201d u00e8 un Claim nutrizionale?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"No. La dicitura u00e8 disciplinata dal Regolamento (UE) n. 828\/2014. Va quindi verificata secondo le condizioni specifiche previste per gli alimenti senza glutine o a ridotto contenuto di glutine.\"}}]}\n<\/script>\n<h3>Un Claim EFSA \u00e8 sempre una garanzia che il prodotto funziona per chiunque?<\/h3>\n<p>No. Un Claim autorizzato riguarda una dichiarazione specifica, una sostanza e precise condizioni d\u2019uso. Non sostituisce una valutazione individuale e non permette di estendere il messaggio a effetti diversi da quelli autorizzati.<\/p>\n<h3>La frase \u201cfonte di fibre\u201d pu\u00f2 comparire se tra gli ingredienti \u00e8 presente una fibra?<\/h3>\n<p>No. Il prodotto finito deve rispettare la soglia prevista dalla normativa: almeno 3 g di fibre per 100 g oppure 1,5 g per 100 kcal. Il valore deve poter essere verificato nella dichiarazione nutrizionale.<\/p>\n<h3>Un nome commerciale pu\u00f2 essere considerato una dichiarazione sulla salute?<\/h3>\n<p>S\u00ec. Se il nome, il marchio o la denominazione di fantasia suggeriscono un effetto nutrizionale o sulla salute, devono essere accompagnati da un\u2019indicazione corrispondente conforme al Regolamento (CE) n. 1924\/2006.<\/p>\n<h3>\u201cSenza glutine\u201d \u00e8 un Claim nutrizionale?<\/h3>\n<p>No. La dicitura \u00e8 disciplinata dal Regolamento (UE) n. 828\/2014. Va quindi verificata secondo le condizioni specifiche previste per gli alimenti senza glutine o a ridotto contenuto di glutine.<\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un\u2019etichetta pu\u00f2 usare un Claim nutrizionale o sulla salute soltanto se la dicitura \u00e8 prevista dalla normativa europea, rispetta le condizioni d\u2019uso e non altera il significato per il consumatore. Il riferimento operativo \u00e8 il Regolamento (CE) n. 1924\/2006, mentre il registro UE permette di verificare quali dichiarazioni risultano autorizzate. La lettura corretta parte dalle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-etichette-e-titolazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/erboristerialerbario.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}